Costituzione ASD
Di seguito i passi per poter registrare una associazione sportiva dilettantistica:
1) Redigere ATTO COSTITUTIVO e STATUTO con i soci fondatori.
Nel menù di sinistra potete trovare dei moduli precompilati da integrare con le parti mancanti. E’ importante su questi documenti non tralasciare di scrivere “nome-scelto Associazione Sportiva Dilettantistica”
Nell’atto costitutivo è necessario indicare per ogni socio fondatore Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Cod. fiscale.
Per la compilazione dei due atti NON non è necessario il NOTAIO, è sufficiente una SCRITTURA PRIVATA .
I Soci fondatori devono essere tutti MAGGIORENNI.
Sarà necessario preparare 4 copie in originale sia si atto costitutivo che di statuto.
2) Richiesta del Codice Fiscale
Recatevi presso l’Ufficio delle Entrate della vostra zona e tramite un modulo AA5/5 che vi daranno li potete richiedere IN MODO GRATUITO il CODICE FISCALE, ossia quel codice che vi rappresenterà fiscalmente per l’Agenzia
Oltre al modulo AA5/5 dovrete portare anche una copia originale dello statuto e dell’atto costitutivo, insieme ad una copia dei documenti di identità e del codice fiscale di tutti i soci fondatori.
Se non è il presidente dell’associazione a presentare la richiesta servirà allora anche una delega firmata dal presidente stesso che autorizza la persona a presentare la richiesta.
3) Registrazione dell’associazione sportiva dilettantistica all’Ufficio delle Entrate.
Registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto in due copie in bollo presso l’Ufficio delle Entrate con pagamento quota fissa di 200€.
Dal 01 Gennaio 2019, con la finanziaria 2019 (Legge n. 145) al comma 646, è stata estesa anche alle associazioni / società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal CONI, l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.
Cercate di richiedere i moduli per il pagamento direttamente in occasione della registrazione del codice fiscale !
Questo passaggio è obbligatorio soprattutto se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali per le ass. sportive dilettantistiche previste dalla legge 398. In particolar modo la possibilità di ricevere compensi fino a 10.000,00 euro l’anno che non saranno tassabili.
Inoltre, nel caso la vostra attività preveda anche la possibilità di ricevere delle sponsorizzazione allora, oltre al codice fiscali, bisognerà richiedere l’apertura della partita iva per poter emettere fattura sugli importi ricevuti.
Potete quindi recarvi presso il vostro comitato provinciale CSI per poter affiliarvi e avere quindi la possibilità di fare la registrazione al registro del Coni e poter tesserare i vostri nuovi soci che avranno così anche la copertura assicurativa (infortuni e responsabilità civile) . Anche tutto il direttivo ed eventualmente altri istruttori potranno richiedere il tesseramento e quindi la copertura assicurativa.
Articolo 90 Legge 289 del 2002
Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti:
- la denominazione;
- l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- l’assenza di fini di lucro;
- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché’ le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell’associazione;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Dal 01 luglio 2023 è entrata in vigore la c.d. “riforma dello sport” che prevede tra le altre cose l’obbligo di adeguamento degli statuti di tutte le ASD affiliate, nessuna esclusa.
È obbligatorio adeguare la carta statutaria conformandola ai dettami dei decreti emanati in materia
Nello specifico le asd dovranno:
- convocare un’assemblea straordinaria dei soci per la modifica statutaria osservando le maggioranze deliberative ad oggi previste dal proprio statuto;
- redigere un verbale di modifica statutaria approvato dall’assemblea ed aggiornare conseguentemente lo statuto;
- procedere con la registrazione dello statuto. (in forma telematica o presentandolo presso l’ufficio competente per territorio dell’AdE).
La registrazione del nuovo statuto, se finalizzata all’adeguamento ai dettami della riforma, oltre a non prevedere come di consueto l’apposizione dei bolli, non prevede come previsto da apposito provvedimento di legge, nemmeno il versamento della tassa di registrazione dell’atto.
Le S.S.D. a r.l. potranno procedere alla modifica dell’atto avvalendosi della collaborazione professionale di un notaio.
In allegato riportiamo una bozza di statuto che evidenzia in GIALLO i punti obbligatori che dovranno essere ricompresi nello statuto che dovrà obbligatoriamente essere modificato e registrato entro il 30/06/2024 e il fac-simile di verbale di assemblea straordinaria.
Fac-simile Statuto
Verbale Assemblea Straordinaria
L’atto costitutivo è un documento nel quale si dichiara che un gruppo di persone si sono riunite in un determinato luogo per costituire una associazione sportiva o culturale, il numero minimo di persone per costituire un’associazione è di tre elementi, (presidente, Vice Presidente, segretario) possono essere in numero maggiore preferibilmente sempre in numero dispari, normalmente fino a un massimo di quindici elementi. Le altre cariche oltre quelle sopra citate possono essere: economo, tesoriere e consiglieri. Nell’atto va indicato il nome che viene dato all’associazione, l’indirizzo e la distribuzione delle cariche, normalmente si scrive che il consiglio direttivo sarà ratificato con una apposita assemblea dei soci, non appena sarà raggiunto un determinato numero di soci, nell’atto stesso è bene dichiarare a quale ente di promozione sportivo e/o culturale affiliarsi e aver già stilato uno statuto che i fondatori dell’associazione hanno preso visione e lo approvano.
Fac-simile Atto Costitutivo
Cosa è?
Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell’associazione nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche. Esso, pertanto, va richiesto da tutte le associazioni, anche da quelle che non svolgono alcuna attività imponibile ai fini tributari.
A cosa serve?
Qualsiasi attività negoziale (contratti con soggetti pubblici o privati, richiesta di finanziamenti, sponsorizzazioni, locazioni o comodati di bene immobile ecc.) o adempimento amministrativo (versamento di tasse, imposte, canoni, ecc) esige l’indicazione del codice fiscale del soggetto che la effettua.
A chi va richiesto?
All’Agenzia delle Entrate competente per territorio. In base alla sede legale dell’associazione si può verificare l’ufficio competente cliccando su Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate oppure entrando nel portale dell’Agenzia delle Entrate.
Quale modulo va utilizzato?
Per la richiesta del codice fiscale si usa il modello AA5/5, reperibile gratuitamente presso tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, o scaricabile dal sito in formato pdf . In questa sessione si fornisce un esempio di compilazione del modulo per associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono alcuna attività commerciale.
Chi deve firmare il modulo?
La firma, così come la responsabilità di quanto dichiarato, spetta esclusivamente al Legale Rappresentante dell’associazione (il Presidente) che tuttavia, può conferire a terza persona il compito di consegnare il modulo presso l’Agenzia delle Entrate purchè munita di apposita delega e di fotocopia del documento di identità valido del Legale Rappresentante.
Quanto costa attivare il Codice Fiscale?
L’operazione è totalmente gratuita.
E il numero di Partita IVA?
La Partita IVA, diversamente dal codice fiscale, identifica un soggetto che svolge abitualmente e professionalmente un’attività considerata commerciale ai fini fiscali. Mentre tutti devono possedere il codice fiscale solo le associazioni che svolgono abitualmente attività commerciali devono dotarsi della Partita IVA.
Richiesta Codice Fiscale
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
Modalità e termini per la comunicazione
Il modello per la trasmissione dei dati, denominato “modello Eas”, deve essere inviato, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Modello EAS
Istruzioni per compilazione modello EAS
Costituzione non ASD
Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti:
- la denominazione;
- l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale;
- l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Statuto NON ASD
L’atto costitutivo è un documento nel quale si dichiara che un gruppo di persone si sono riunite in un determinato luogo per costituire una associazione sportiva o culturale, il numero minimo di persone per costituire un’associazione è di tre elementi, (presidente, Vice Presidente, segretario) possono essere in numero maggiore preferibilmente sempre in numero dispari, normalmente fino a un massimo di quindici elementi. Le altre cariche oltre quelle sopra citate possono essere: economo, tesoriere e consiglieri. Nell’atto va indicato il nome che viene dato all’associazione, l’indirizzo e la distribuzione delle cariche, normalmente si scrive che il consiglio direttivo sarà ratificato con una apposita assemblea dei soci, non appena sarà raggiunto un determinato numero di soci, nell’atto stesso è bene dichiarare a quale ente di promozione sportivo e/o culturale affiliarsi e aver già stilato uno statuto che i fondatori dell’associazione hanno preso visione e lo approvano.